Dal 6 dicembre gli atti di cessione d’azienda, la costituzione dell’impresa familiare e le operazioni straordinarie d’impresa (trasformazione, fusione e scissione) si possono redigere senza passare dal notaio.
Da questa data, per la sottoscrizione di tali atti è sufficiente la firma digitale e l’intervento del commercialista o anche di altri soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti abilitati a tali adempimenti.
Così, il legislatore con l’articolo 11 bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 n. 284) ha inteso far venir meno la necessità dell’autentica notarile laddove gli atti societari sopra elencati siano sottoscritti con firma digitale da un intermediario abilitato.